
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 ha distinto in due classi le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri che necessitano l’introduzione di particolari metodi di lavoro e/o cautele affinché il loro esercizio non possa essere nocivo alla salute del vicinato. Le industrie insalubri di prima classe e seconda classe sono quelle indicate nell’elenco approvato con il Decreto ministeriale 05/09/1994. Il Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216 stabilisce che l’esercizio di attività inserita in una delle due classi è subordinato a una comunicazione preventiva al sindaco affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. Il sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’industria o subordinarla a determinate cautele.
Se per l’avvio dell’attività è previsto apposito procedimento ai sensi del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 la classificazione di industria insalubre deve essere presentata contestualmente e in allegato al procedimento principale.
Almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività il soggetto interessato presenta al SUAP territorialmente competente la comunicazione di inizio attività corredata da idonea documentazione.