Somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio dei consumatori

Somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio dei consumatori

Per somministrazione presso il domicilio del consumatore si intende l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio. Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie. L'attività in genere comprende anche tutte le operazioni di rifornimento di cibo e bevande per mense, aerei, alberghi, stazioni ferroviarie, eccetera. In questo caso la somministrazione al domicilio di distingue in:

  • attività di catering: fornitura di pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche ed enti pubblici
  • attività di banqueting: fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere. Comprende anche il servizio al tavolo e la preparazione e il riordino dei tavoli/buffet, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari.
Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Presenza di incaricati

Chi si avvale di incaricati deve comunicarne l'elenco al SUAP del Comune dove ha avviato l'esercizio. L’interessato risponde inoltre agli effetti civili della loro attività. 

Gli incaricati devono soddisfare i requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita (Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 19).

Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

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Ultimo aggiornamento: 30/10/2024 14:56.56